
Chi Siamo
L'Associazione
SALA DELLE ASSE è un’associazione culturale nata a Milano nel 1997 con lo scopo di incoraggiare la conoscenza, lo studio e il restauro delle arti, in particolar modo di quelle meno celebrate.
Si intitola all’omonima sala decorata da Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco di Milano, edificio presso cui si trova anche la sede principale dell’associazione.
I Soci di SALA DELLE ASSE sono attualmente 300 circa, la maggior parte dei quali risiedono a Milano e in Lombardia, ma sono presenti anche a Lecce, dove nel 2009 si è costituita una vera e propria sezione, e a Roma, nuova sede inaugurata nel 2016.
La missione primaria di SALA DELLE ASSE è la valorizzazione e la conservazione di capolavori dimenticati o bisognosi di restauro. In questi anni, in particolare, grazie all’assidua collaborazione con le Raccolte d’Arte Applicata del Castello Sforzesco e alla generosità dei Soci, SALA DELLE ASSE ha permesso il restauro di importanti opere come la rara e preziosa Arpa Cousineau, gemma della sezione degli strumenti musicali, alcune sculture in legno dei Musei del Castello e del Museo Diocesano di Milano, il magnifico gruppo scultoreo dell’Angelo con Tobiolo del Museo di Cascia in Umbria, gli ori della chiesa di Caspano in Valtellina e molti altri oggetti.
Numerose sono state anche le donazioni dell’associazione alle Civiche Raccolte d’Arte applicata di Milano, a partire dal nucleo fondante delle collezioni novecentesche dei tessuti sudamericani, senza dimenticare l’opera di mediazione per l’acquisizione da parte del Castello dell’intera collezione Mangiameli di accessori di moda.
SALA DELLE ASSE, inoltre, ha donato due grandi vasi in ceramica della manifattura Paladini (fine del sec. XIX) al Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” di Lecce.
Oltre a restauri e donazioni, SALA DELLE ASSE finanzia anche pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo, conferenze, borse di studio e altre attività di sostegno alla tutela, alla valorizzazione, alla conoscenza dei beni culturali.
La raccolta dei fondi avviene tramite le quote associative e i contributi raccolti in occasione di numerose attività e iniziative quali: viaggi culturali in Italia e all’estero, visite alle mostre più importanti, a collezioni private o a luoghi poco conosciuti e di difficile accesso, conferenze, eventi culturali e concerti.
Attività
VIAGGI CULTURALI
Uno dei tratti caratteristici dell’associazione è l’ideazione di viaggi culturali che portano i soci a esplorare e conoscere i musei di tutto il mondo, condividendo visite guidate e momenti conviviali. I viaggi sono riservati a piccoli gruppi e sono condotti da storici dell’arte, architetti o archeologi.
VISITE GUIDATE
In Italia, oltre ai viaggi, proponiamo ai nostri soci visite speciali alle mostre più importanti, ma anche a collezioni private, a luoghi poco conosciuti o di difficile accesso.
CONFERENZE
Le nostre conferenze approfondiscono argomenti storico-artistici, di architettura, moda e design, prendendo spunto talvolta anche dalle esposizioni o dagli eventi di maggior rilievo, oppure indagano tematiche più generali di cultura non solo italiana ed europea, ma anche extraeuropea in considerazione del momento storico in cui le distanze si accorciano e il contatto diretto tra le civiltà suscita curiosità e sete di conoscenza.
RESTAURI
Sala delle Asse contribuisce al restauro di capolavori dimenticati, tra cui importanti opere dei Musei del Castello Sforzesco di Milano.
PUBBLICAZIONI
Sala delle Asse partecipa alla pubblicazione di cataloghi e quaderni di studio che sono realizzati in parte o in tutto attraverso il nostro contributo economico, ma anche spesso con il nostro apporto di idee e contenuti.
Storici dell'arte e Archeologi
Le attività dell’Associazione sono condotte da docenti esperti e dotati di straordinarie capacità comunicative:
Raffaele CASCIARO
Presidente di Sala delle Asse, storico dell’arte, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento
Angelo AMPOLO
Archeologo ed esperto di musei, libero ricercatore e guida culturale
Paola BOCCALETTI
Storica e critica di arte contemporanea, curatrice della progettazione didattica della Fondazione Arnaldo Pomodoro
Fabio CARUSO
Archeologo, storico dell’arte greca e romana e ricercatore del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Lucia DINA BORROMEO
Storica dell’arte, responsabile ricerca e cultura FAI
Nadia RIGHI
Storica dell’arte, Direttrice del Museo Diocesano di Milano
Alessandro ROVETTA
Storico dell’arte, professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, direttore della rivista “Arte Lombarda, Nuova serie”
Anna TORTEROLO
Storica dell’arte, docente presso la Comunità francese di Milano e ricercatrice presso la Biblioteca Nazionale Braidense
Statuto
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
1. E’ costituita un’Associazione culturale con sede in Milano, alla via Edmondo De Amicis, 19, denominata “SALA DELLE ASSE – ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE”, in breve anche, “Sala delle Asse- APS”.
2. Lo spostamento della sede nel medesimo comune non comporta modifica dello statuto, fatta salva la necessità delle necessarie comunicazioni agli uffici previste dalle disposizioni di legge.
3. Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha altresì la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.
4. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione avrà termine quando cesseranno gli scopi per i quali è stata costituita.
ART. 2
(Finalità e attività)
1. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi di attività di interesse generale.
2. L’Associazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci e/o delle persone aderenti agli enti soci. La figura del volontario e l’attività di volontariato sono regolate dal Codice del Terzo Settore ed, in particolare, dagli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2019.
3. In particolare, opera con il fine di promuovere e diffondere la cultura storico-artistica attraverso l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale nell’ambito di cui alla lett. i), art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, promuovendo lo studio, le ricerche e la valorizzazione del patrimonio storico delle arti decorative italiane, in generale, e lombarde, in rapporto a tutte le arti figurative in Europa e negli altri continenti.
4. Per raggiungere le finalità di cui ai precedenti commi, l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone:
· la promozione e organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni;
· lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione e la pubblicazione di studi, riviste e monografie;
· la creazione di biblioteche e archivi per documentazione;
· la collaborazione con enti pubblici e privati al fine di realizzare programmi di studio, ricerca, salvaguardia ed il restauro di beni artistici e culturali;
· l’organizzazione e la promozione di iniziative ed eventi socio-culturali, sul territorio comunale, nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti ed in particolare l’organizzazione di viaggi culturali e visite a musei;
· la promozione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea, purché finalizzata al perseguimento delle finalità sociali dell’Associazione.
5. L’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto e dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permute di immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno e/o ipoteca relativamente ai beni sociali, concessione di fidejussioni e altre malleverie ed ogni altra operazione funzionale al raggiungimento delle finalità, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.
6. L’Associazione potrà, altresì, tenere ed estendere contatti con aziende e ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti, i quali, provvedono alla diffusione delle notizie e della documentazione inerenti alle finalità ed attività dell’Associazione.
7. L’associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
8. L’associazione potrà, altresì, svolgere le attività di raccolta fondi nelle differenti modalità previste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.
ART. 3
(Attività diverse)
1. L’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 2 del presente statuto a patto che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. L’individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 4
(Ammissione dei soci)
1. L’Associazione è un’organizzazione aperta al contributo di operatori che riconoscano nella stessa un punto di riferimento per lo sviluppo delle conoscenze nel campo delle arti decorative italiane, in generale, e lombarde nel caso specifico.
2. Possono essere soci tutti i cittadini di ambo i sessi, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio presentatore. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata anche dai genitori o da chi ne fa le veci.
3. Sull’ammissione o sul rigetto della domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo a maggioranza. L’ammissione o il rigetto sono comunicate all’interessato, a cura dell’organo di amministrazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto deve essere motivato.
4. In caso di rigetto della domanda chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera, sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile e, comunque non oltre 3 mesi.
5. Le categorie dei soci sono le seguenti:
· Soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che fanno parte di diritto dei soci ordinari;
· Soci ordinari, coloro che hanno pagato la quota di ammissione e la quota annuale;
· Soci benemeriti, coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo della cultura;
· Soci sovvenzionatori, coloro che versano liberamente contributi a favore dell’Associazione.
6. La quota sociale è intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
7. E’ espressamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita sociale.
ART. 5
(Diritti e obblighi dei soci)
1. I soci hanno il diritto di:
· eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
· essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
· frequentare i locali dell’associazione;
· partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
· concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
· essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo;
· ogni altro diritto menzionato nel presente statuto
2. I soci hanno l’obbligo di:
· osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
· rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione;
· svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
· corrispondere la quota sociale e gli altri versamenti deliberati, secondo le modalità ed i termini annualmente stabiliti;
· mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
· ogni altro obbligo derivante dal presente statuto
ART. 6
(Perdita della qualifica di socio)
1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
2. Il socio può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’organo di amministrazione, il quale prende atto della decisone del socio e ne cancella il nominativo dai libri sociali.
3. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento in cui l’organo amministrativo ne sia venuto a conoscenza, ma permangono in capo all’socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione per un determinato periodo.
4. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dallo Statuto o dai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali o con il suo comportamento arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, nonché si renda moroso nel pagamento della quota può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione, assunta a maggioranza, dall’organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione è preceduta dalle sanzioni disciplinari di cui al successivo articolo e deve essere comunicata adeguatamente al socio il quale, entro 30 giorni, può ricorrere contro il provvedimento all’Assemblea ordinaria che procede ad una disamina degli addebiti, in contraddittorio con l’interessato, e delibera in merito.
5. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota sociale non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e i soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 7
(Sanzioni Disciplinari)
1. A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione possono essere adottate, a seconda della gravità del comportamento, le seguenti sanzioni disciplinari:
· ammonizione;
· sospensione dalla frequenza dei locali, dall’utilizzo dei beni sociali e dalle cariche sociali fino a due anni;
· esclusione deliberata a norma del precedente articolo
2. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso nei modi e termini previsti dal presente statuto e da eventuali regolamenti o deliberazioni del Consiglio Direttivo.
ART. 8
(Organi)
1. Sono organi dell’associazione:
· l’Assemblea dei soci;
· il Consiglio direttivo;
· il Presidente e il vice-Presidente, ove nominato;
· l’organo di controllo o il Revisore legale dei conti, se nominati o previsti per legge.
2. Fatto salvo che per gli organi di controllo e revisione, le cariche sono tutte gratuite ed è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l’attività sociale, nei modi e nei limiti previsti con apposita delibera del Consiglio.
ART. 9
(Assemblea – competenze)
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci.
2. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
3. E’ di competenza dell’Assemblea:
· la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali e, se previsto, l’organo di controllo o il revisore legale dei conti;
· l’approvazione del bilancio consuntivo e, se ritenuto utile, di quello preventivo;
· la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l’eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
· l’approvazione di eventuali regolamenti;
· la delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto la delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
· ogni altra delibera in merito a questioni attribuite dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 10
(Assemblea – convocazione)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
2. L’assemblea è inoltre convocata ogni qual volta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto o ne faccia richiesta l’organo di controllo e/o il revisore legale, con l’obbligo di indicare le questioni da discutere.
3. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione, anche telematica che dia prova di avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l’ora, di prima e di seconda convocazione, e l’ordine del giorno, corredandola eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell’ordine del giorno, inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro soci. La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.
4. Non possono partecipare all’Assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con i versamenti delle quote sociali.
ART. 11
(Modalità di svolgimento assembleari e quorum)
1. Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione o il vice-Presidente o, in loro assenza, un socio designato dalla stessa assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell’Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l’opportunità.
3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. In entrambi i casi delibera a maggioranza di voti.
4. Ciascun socio ha un voto. E’ possibile farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
6. Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, scissione o fusione dell’associazione occorre la presenza, in Assemblea straordinaria, di almeno 2/3 dei soci in prima convocazione e della maggioranza dei soci in seconda convocazione. In entrambi i casi è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci, in assemblea straordinaria.
8. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
9. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all’approvazione del bilancio consuntivo, sono trascritti nel libro verbale delle Assemblee dei soci. Il libro verbali delle riunioni assembleari è conservato presso la sede sociale.
10. L’Associazione è obbligata a depositare ed aggiornare presso il Registro Unico del Terzo Settore tutte le notizie di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 12
(Consiglio Direttivo)
1. Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio è formato da un numero di 7 (sette) componenti scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate, nominati dall’Assemblea per la durata di cinque anni, scadendo con l’assemblea che approva il bilancio relativo al 5° esercizio del suo mandato. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Si applica l’art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Alla sostituzione di ciascun consigliere revocato, decaduto o dimissionario si provvede designando il primo nominativo dei non eletti appartenente all’ultima votazione; in assenza, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attraverso la nomina nella prima Assemblea utile. I consiglieri così nominati decadono con gli altri componenti.
4. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, il Presidente o un Consigliere provvedono a convocare l’assemblea per procedere a nuove elezioni nel più breve termine possibile e comunque non oltre due mesi.
ART. 13
(Consiglio Direttivo: compiti)
1. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri nell’individuazione delle iniziative da assumere e dei criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e nella sua gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi sociali.
3. In particolare, a titolo esemplificativo, è compito del Consiglio:
· eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
· formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
· predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio preventivo e sociale;
· predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
· deliberare, in prima istanza, sull’ammissione e l’esclusione dei soci;
· deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
· stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
· curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
· delibera in merito ad ogni altra questione attinente l’amministrazione dell’Associazione.
4. Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono esser delegate dal medesimo Consiglio, con delibera che determini i limiti della delega, determinate funzioni o affidati specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.
5. La carica di Consigliere è gratuita. Possono essere rimborsate allo stesso le sole spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività sociale.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a meno che non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 14
(Consiglio Direttivo: riunioni)
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, non meno di due volte all’anno, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, dall’Organo di controllo e/o revisione, se presenti, o dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e all’Organo di controllo e o revisione se previsto, con qualsiasi modalità, anche telematica, purché idonea a dare conferma dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, l’invio può avvenire almeno quarantotto ore prima. Esso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare all’ordine del giorno. I consiglieri, possono far inserire all’ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.
3. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta al Presidente. L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive può determinare la decadenza dalla carica, con deliberazione del Consiglio.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
7. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.
8. In casi di eccezionale urgenza e nell’impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché’ di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
10. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili da tutti i soci, previa richiesta motivata al Presidente.
ART. 15
(Presidente e vice-Presidente)
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione e presiede all’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
3. Il Presidente ed il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno, a maggioranza dei voti dei suoi membri.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo del quale è membro e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
6. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16
(Organo di controllo e/o di revisione legale)
1. L’organo di controllo, in forma monocratica è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per volontà dell’Assemblea. Ad esso si applica l’art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalle disposizioni di legge, la revisione legale dei conti. Ove siano raggiunti i limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017è necessaria la nomina di un organo di revisione legale. L’organo di controllo di cui al co. 1 può esercitare tale funzione ove sia composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
ART. 17
(Patrimonio e risorse economiche)
1. Il patrimonio sociale è costituito da:
· libri, giornali e riviste che compongono la biblioteca dell’Associazione
· studi e materiale di ricerca
· tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
· quote sociali, contributi ed erogazioni di enti pubblici e privati,
· donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
· ogni altra entrata che concorra al perseguimento delle finalità e sia in linea con le disposizioni di legge regolanti la natura e qualifica dell’ente.
ART. 18
(Bilancio di esercizio e sociale)
1. L’associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare il rendiconto o il bilancio di esercizio annuale,in relazione ai limiti di legge previsti, che a decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Al superamento di specifici limiti previsti nelle disposizioni di legge, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 3, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 19
(Libri sociali)
1. L’organo amministrativo dell’associazione cura la tenuta dei seguenti libri:
· libro dei soci;
· registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
· libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti tutti i verbali della stessa;
· libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione stesso.
2. Il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Organo di controllo è tenuto a cura dello stesso organo.
3. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità definite dall’organo amministrativo con propria delibera.
ART. 20
(Lavoratori)
1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
1. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri soci, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell’art. 148 co. 8, sino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
2bis A partire dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 22
(Logo dell’Associazione)
1. Il logo dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per le finalità sociali.
2. L’Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell’Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. L’individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela possono essere specificate nel Regolamento generale dell’Associazione.
ART. 23
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dal Codice civile e dalle altre disposizioni in quanto applicabili.